Affronteremo in questo scritto le principali misure previste del Decreto Legge 18 marzo 2020 che riguardano le imprese, i professionisti e gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori dipendenti.
Sia a livello interpretativo che applicativo la norma ha lasciato i professionisti del settore con molti interrogativi aperti che però stanno trovando pian piano risposta da parte degli interpreti più autorevoli, proveremo quindi a dare risposta ai quesiti e agli interrogativi più ricorrenti ben sapendo che potrebbero esserci delle evoluzioni, di cui vi daremo comunque conto nel proseguo.
BONUS 600 €. LIBERI PROFESSIONISTI
l'art. 27 prevede un bonus di 600,00 euro per i liberi professionisti e i collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata dell'Inps.
Restano quindi esclusi dalla possibilità di accedere a questa misura i professionisti iscritti a casse di previdenza private (Avvocati, Commercialisti, Geometri, Architetti, Periti Industriali, Medici, ecc...) oltre che Artigiani e Commercianti.
Non esiste ancora una procedura per inoltrare la richiesta ma dalle indiscrezione trapelate sembra che dovrà essere inviata una richiesta attraverso il portale dell'Inps attraverso una procedura che prevederà un click day (le domande verranno accettate nell'ordine di arrivo fino all'esaurimento dei fondi). Quello che è sicuro è che per presentare la domanda il professionista dovrà essere in possesso del PIN in Inps da richiedere sito dell'Inps (Clicca qui) o di Identità Digitale SPID che può essere richiesta per esempio sul sito di Infocert (Clicca qui).
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
L'art. 60 rimette in termini i versamenti scadenti il 16 marzo prorogandoli al 20 marzo.
L'art. 62 comma 1 prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il comma 2 prevede una proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione operante, tuttavia, con alcune limitazioni soggettive riferite in questo caso al volume dei ricavi e dei compensi. Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione (Iva, ritenute lavoro dipendente, contributi, premi Inail) in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA
L'art. 43 prevede che L'Inail metta a disposizione un plafond di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Il contributo andrà richiesto tramite Invitalia ma necessità dell'emanazione di decreti attuativi per l'applicazione concreta.
CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE
L'art. 63 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad massimo di 20.000 euro.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI
Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel Titolo III del Decreto, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto:
l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MORATORIA
L'art. 56 comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:
apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;
mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.
L'utilizzo di questo strumento dovrà essere valutato caso per caso in quanto l'accesso alla moratoria potrebbe compromettere per l'impresa la possibilità di accedere al credito per un periodo anche molto lungo.
Nel prossimo post che verrà pubblicato domani analizzeremo le misure legate agli ammortizzatori sociali...
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